Tutti i datori di lavoro che hanno impiegato almeno un lavoratore dipendente o a questo equiparato sono obbligati a mettere in atto la sorveglianza sanitaria.
Meglio conosciuta come medicina del lavoro serve soprattutto a salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori, prevenendo malattie professionali o eventuali infortuni ovviamente nei luoghi dove viene svolto il lavoro.
Figura del medico competente
Per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati superando apposito esame è richiesto il possesso dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro oppure in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 2) deve aver effettuato docenza in materia di medicina del lavoro, in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, in tossicologia industriale, in igiene industriale, in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 3) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Pertanto il medico competente essendo in possesso dei titoli sopra indicati opera in collaborazione con il datore di lavoro (che lo nomina) nella valutazione dei rischi di una aziendali e sopratutto per la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Come definito all’art.35 del D.lgs 81/08 partecipa alla riunione periodica. Il medico competente può essere inquadrato come dipendente, collaboratore o libero professionista. Fattivamente redige il piano sanitario, effettua sopralluoghi aziendali, esegue, prescrive esami ematochimici ed esami strumentali (audiometrie spirometrie, ecg.).
SANZIONI PER MANCATE VISITE MEDICHE E OMESSA FORMAZIONE
- MANCATE VISITE MEDICHE: Sanzioni previste ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro;
Consulta l’albo e ottieni maggiori informazioni dal Ministero della Salute https://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp