Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel diritto del lavoro italiano è la figura, eletta o designata, che ha il compito in un’azienda di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La figura venne creata dal D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e reso obbligatorio col D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS viene eletto direttamente dai lavoratori (o altrimenti può essere scelto un rappresentante territoriale che svolga il compito esternamente per più aziende sul territorio). In caso di aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS viene eletto dai lavoratori in base alle rappresentanze sindacali in azienda. Nel caso di assenza di queste ultime in azienda, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Il numero di RLS in azienda varia a seconda del numero di lavoratori:
– 1 rappresentate per aziende fino a 200 lavoratori;
– 3 rappresentanti per aziende da 201 a 1000 lavoratori;
– 6 rappresentanti per aziende con oltre 1000 lavoratori (in tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva).