Chi è L’RSPP?
L’RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a:
– individuare i fattori di rischio;
– elaborare misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
– proporre programmi di informazione e formazione;
– fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.
Chi può essere nominato RSPP?
Ai sensi degli art. 31 e 34 del D.Lgs. 81/08, per svolgere l’incarico di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Tale compito può essere ricoperto da:
– il Datore di lavoro stesso
– un dipendente dell’azienda
– un consulente esterno
Quanti RSPP può avere un azienda?
È consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP?
A un datore di lavoro si affianca, per legge, uno e un solo RSPP, al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.
Esiste un chiaro vincolo legale, esplicito nel D.Lgs.81/08:
– a un datore di lavoro corrisponde un responsabile del servizio prevenzione e protezione quindi un solo RSPP per ogni datore di lavoro
– non è consentito, ad un datore di lavoro, procedere alla nomina di più RSPP
– il datore di lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, addetti al servizio di prevenzione e protezione.
Quindi anche nel caso di un azienda con più soci e con più sedi l’RSPP è uno ed unico. Possono essere nominati degli ASPP – Addetti al Servizio di Protezione e di Prevenzione. L’ASPP può essere: socio o non socio, dipendente o consulente.
Quale è l’obbligo formativo per l’RSPP?
Per ricoprire l’incarico di RSPP è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
La durata di formazioneper il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:
• Rischio BASSO: 16 ore
• Rischio MEDIO: 32 ore
• Rischio ALTO: 48 ore
Quale è l’obbligo di aggiornamento per l’RSPP?
I responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell’accordo Stato-regioni del 21/12/2011.
La durata dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale è in relazione del livello di rischio dell’attività.
Aggiornamento annuale
Rischio BASSO 1,2 ore
Rischio MEDIO 2 ore
Rischio ALTO 3 ore
Totale aggiornamento in 5 anni
Rischio BASSO 6 ore
Rischio MEDIO 10 ore
Rischio ALTO 14 ore
Quali sono le sanzioni per la mancata formazione o aggiornamento del RSPP?
Al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre è inflitta la sanzione di: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00.
Nota: L’arresto è da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri > 200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori.