RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il D.L.gs. 81/2008 disciplina la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( RSPP). Tale figura è stata introdotta nel settembre del 1994 recependo le varie normative europee che tendevano al miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il datore di lavoro  la nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili.

Il datore di lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP per le seguenti tipologie di aziende:

Nel campo dell’artigianato e industria: fino a 30 addetti
Nel campo dell’agricoltura e e della zootecnia: fino a 30 addetti
Nel comparto della pesca: fino a 20 addetti
In altri casi: fino a 200 addetti

Pertanto il datore di lavoro può esercitare questo ruolo solo dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione che deve essere riconosciuto e che avrà un aggiornamento periodico.

Tale ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro o da un professionista esterno.

La figura nominata dal Datore deve aver maturato comprovata capacità, esperienza e ovviamente requisiti adeguati ai rischi presenti nell’azienda di riferimento, per gestire ed organizzare il sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Può essere affiancato dagli ASSP Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), figure che devono avere qualità tecniche e professionali analoghe per espletare questo ruolo di ausilio all’attività  di di prevenzione e protezione dei rischi.

Compiti RSPP:

  • individuare fattori di rischio;
  • elaborare per propria competenza misure preventive e  di protezione;
  • creare procedure di sicurezza per tutti i comparti aziendali;
  • programmare piani di informazione e formazione dei lavoratori;
  • oltre alla riunione periodica deve prendere parte alle riunioni o consultazioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  • fornire costantemente ai lavoratori le informazioni necessarie per diminuire qualsiasi tipo di rischio.

Responsabilità RSPP:

Anche se questo incarico è di natura ausiliare all’interno dell’azienda, la responsabilità del datore di lavoro non esclude sempre quella dell’ RSPP,  che pur essendo privo di poteri decisionali e di spesa (pertanto non avendo la possibilità di modificare materialmente situazioni di pericolo), viene ritenuto corresponsabile quando si verifica un infortunio aziendale, riconducibile ad una situazione di pericolo che obbligatoriamente avrebbe dovuto segnalare. Di conseguenza il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare le necessarie iniziative per eliminare o neutralizzare il pericolo.

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Ufficio Stampa Iprogec

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